Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

martedì 3 febbraio 2015

Dal prossimo lunedì al via la negoziazione assistita. Ambiti applicativi e procedura.

Dal prossimo lunedì 9 febbraio 2015 diventerà obbligatoria la negoziazione assistita, una particolare procedura che sarà necessario svolgere, per alcune tipologie di cause, prima di potersi rivolgere al giudice. Lo scopo del Governo è quello di frenare il facile accesso al tribunale senza prima aver valutato tutte le possibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia.
 La negoziazione assistita si affiancherà, così, alla mediazione obbligatoria per tentare di risolvere l’annoso problema dell’arretrato dei giudici. I due procedimenti, però, cammineranno su binari paralleli: laddove interverrà l’uno non si dovrà far ricorso all’altro. Insomma, non ci sarà il rischio di sovrapposizioni.

QUANDO SI APPLICA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
 Riassumiamo, qui di seguito, i casi in cui si applica la negoziazione assistita:
 1- sinistri stradali: ossia per chi intende avviare una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
 2- recupero crediti contrattuali e/o extracontrattuali fino a 50 mila euro 
 3- contratti di trasporto o sub-trasporto

 QUANDO NON SI APPLICA LA NEGOZIAZIONE
1. Intanto la negoziazione non si applica in tutte le controversie per le quali già si applica la mediazione obbligatoria. Tanto per fare un esempio: se si tratta di recuperare un credito di 10 mila euro per un affitto di azienda, non si rientra nel secondo caso della negoziazione assistita in quanto la materia dell’affitto di azienda rientra tra quelle per le quali si applica la mediazione. Medesimo discorso vale, per esempio, per i contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc.
 2. Inoltre non si applica la negoziazione nel caso di contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
 3. Nel caso di azioni di recupero del credito per importi fino a 50mila euro, non è necessario procedere con la negoziazione assistita se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo.
 4. La negoziazione non si applica poi alla consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi.
 5. Non si applica neanche in tutti i procedimenti incidentali all’esecuzione forzata (v. opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo).
 6. Non si applica nei procedimenti in camera di consiglio.
 7. Non si applica a chi intende costituirsi parte civile nel processo penale.
 8. In ultimo non si applica per le controversie fino a 1.100 euro, ossia in tutti quei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
SE SI OMETTE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
 Il mancato esperimento della negoziazione è sanabile. Infatti, l’improcedibilità dell’azione per omissione della negoziazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se ciò non avviene, il difetto viene sanato e la questione non può più essere sollevata neanche nei successivi gradi.
Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza al massimo dopo tre mesi. Procede allo stesso modo quando verifica che la negoziazione non è stata esperita e, contestualmente, assegna alle parti il termine di 15 giorni per trasmettere l’invito.
 LA PROCEDURA
 La parte che vuole iniziare una causa deve, tramite il proprio avvocato, invitare l’altra a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. La risposta, da parte di quest’ultima, deve intervenire entro 30 giorni. Se la parte non risponde o non aderisce entro tale termine, si può adire il giudice senza altre formalità. Qualora si intraprenda la causa senza aver prima provveduto alla negoziazione assistita, la domanda giudiziale è improcedibile (ma il difetto va sollevato, su eccezione di parte o d’ufficio, entro e non oltre la prima udienza). Se la parte invece accetta la proposta di negoziazione assistita, le parti, tramite i loro avvocati, redigono un accordo scritto (ossia la convenzione di negoziazione assistita vera e propria) con cui si impegnano a collaborare per addivenire a una soluzione bonaria della controversia. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. La convenzione di negoziazione deve precisare il termine entro cui va svolta la procedura. Tale termine non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti. Nella convenzione va precisato l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

 La procedura si può chiudere alternativamente:
 a) senza che sia stato trovato un accordo: ciascuna parte potrà allora decidere se agire o meno in tribunale, senza altri obblighi;
 b) con un accordo che compone la lite: esso viene formalizzato per iscritto e ha valore esecutivo, purché sottoscritto dagli avvocati che certificano l’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
 L’atto di precetto fondato sull’accordo deve contenere l’integrale trascrizione del medesimo accordo.

lunedì 10 novembre 2014

Dopo l’annullamento del matrimonio il mantenimento all’ex moglie non è più dovuto?

Gentile lettore, occorre preliminarmente ricordare che se si è ottenuto il cosiddetto “annullamento” del matrimonio dalla Sacra Rota, è necessario che la sentenza ecclesiastica di nullità sia riconosciuta anche dallo Stato civile: a tale scopo occorre promuovere il procedimento di delibazione presso la competente Corte d’Appello.

Da ciò discendono effetti patrimoniali importanti, quali il venir meno degli obblighi di mantenimento verso l’altro coniuge e il diritto a percepire la pensione di reversibilità di quest’ultimo; e questo in quanto la dichiarazione di nullità crea una situazione giuridica per la quale è come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato, cosicché vengono meno anche i doveri da esso derivanti in caso di separazione e/o divorzio (come appunto quello al mantenimento).

A tale regola fanno eccezione però alcune ipotesi; un esempio è rappresentato dal caso in cui vi sia stata la buona fede di entrambi i coniugi nel momento in cui si sono sposati. In tale ipotesi, infatti, il Tribunale potrà stabilire che uno di essi versi all’altro un assegno periodico, se questi non dispone di mezzi sufficienti al proprio mantenimento. Un’altra ipotesi è rappresentata dalla circostanza in cui il responsabile di una delle cause di nullità ha agito in mala fede; in tale caso egli dovrà versare un’indennità all’altro, anche qualora non sia stato provato che quest’ultimo ha sofferto un danno. Tale indennità non dovrà essere inferiore ad una somma che possa permettere il mantenimento del beneficiario per 3 anni.

Qualora, però, l’ex si trovi in stato di bisogno e non abbia altro congiunto in grado di provvedere alle sue necessità primarie, il coniuge in mala fede dovrà versargli gli alimenti per un tempo illimitato.

E se dal matrimonio sono nati dei figli?
In tal caso, la situazione cambia radicalmente: in caso di annullamento del matrimoni, ai figli va garantita piena tutela, al pari dei figli nati fuori dal matrimonio. Essi, anche in caso di matrimonio poi dichiarato nullo, sono totalmente parificati alla prole nata in costanza di matrimonio, con la conseguenza che rimane in piedi l’obbligo per ciascun genitore di contribuire al loro mantenimento. Il giudice potrà, pertanto, stabilire la misura dell’assegno che un genitore deve versare a quello che convive con la prole.

martedì 21 ottobre 2014

Contratto di locazione: è valida la clausola che ammette il rilascio anticipato prima della scadenza?

Gentile lettore, l’art. 13, co. 3, della Legge 431/98 stabilisce al riguardo che è nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

La predetta legge disciplina due tipologie di contratti della durata, rispettivamente, di quattro anni rinnovabili per altri quattro (4+4), salvo le ipotesi di recesso del locatore previste dalla legge stessa; e di tre anni prorogabili di altri due (3+2).

Per quanto attiene alle locazione ad uso diverso da quello abitativo, è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto (art. 79 L. 392/78).

Dalle citate disposizioni legislative emerge, pertanto, che una clausola che consenta il recesso anticipato del locatore sia nulla in quanto contrastante con norma imperativa: conseguentemente, in caso di richiesta di rilascio anticipato, il conduttore potrà eccepire tale nullità e proseguire nella locazione fino alla scadenza contrattuale.

lunedì 6 ottobre 2014

È vero che dal 1° gennaio troverò una parte del TFR in ogni busta paga?

Gentile lettore,
pare proprio che il Governo si sia prefissato l’obiettivo di riformare il Trattamento di Fine Rapporto, la “liquidazione” accordata ai lavoratori dipendenti all’uscita definitiva dall’azienda.

Lo scopo è quello di mettere moneta in circolazione e rilanciare i consumi. Lo stesso Presidente del Consiglio ha confermato che, dal 1° gennaio 2015, ogni lavoratore dipendente riceverà in busta paga il 50% del TFR maturato di volta in volta. Il residuo 50% resterà in azienda e sarà liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le regole applicate sino ad oggi.

Ma l’Esecutivo tiene a far sapere che questa misura potrà scattare solo a patto che si creino le condizioni per garantire alle imprese, “soprattutto sotto i dieci dipendenti”, di non perdere minimamente liquidità. Non è, infatti, un mistero che molte imprese si sono autofinanziate proprio grazie al TFR accantonato, evitando così di dover ricorrere all’usura delle banche.

L’operazione può decollare “utilizzando la leva Bce” in termini di accesso agevolato al credito per le imprese. Il tutto dovrebbe essere vincolato al dispositivo delle garanzie pubbliche fornite esplicitamente dal Governo, rafforzando quelle già previste indirettamente con il Fondo Inps, e con il possibile coinvolgimento della CdP.

Il flusso annuale delle liquidazioni supera di poco i 22-23 miliardi: 5,5 dei quali vengono indirizzati dai lavoratori ai fondi pensione, altri 6 confluiscono nel fondo di tesoreria dell’Inps e circa 11 miliardi restano in azienda. In quest’ultimo caso a rimanere nelle disponibilità del datore di lavoro è soprattutto il Tfr degli occupati in aziende con meno di 50 addetti perché per quelle più grandi la liquidazione, se non viene convogliata sulla previdenza integrativa, finisce nel fondo Inps. Di qui l’allarme soprattutto delle imprese meno grandi. Ma il Governo è convinto che non ci siano rischi e continua ad affinare questa ipotesi d’intervento anche sulla base dei suggerimenti arrivati sul tema in primavera da leader della Fiom, Maurizio Landini, ancora prima (nel 2011), da esponenti provenienti dal mondo della Cgil come l’ex segretario Sergio Cofferati e Stefano Patriarca.

L’operazione scatterebbe solo per quei lavoratori che prestano il loro consenso e potrebbe essere a tempo: dal minimo di un anno a un massimo di tre anni. Ma su questo punto potrebbe esserci un ripensamento.

Oltre al nodo della liquidità da garantire alle imprese restano da sciogliere quello delle ulteriori compensazioni per le aziende, del regime fiscale cui sottoporre la liquidazione inserita direttamente in busta paga, e soprattutto la fetta di Tfr da smobilizzare per provare a rilanciare i consumi. Su quest’ultimo fronte tre sono attualmente le opzioni sul tappeto: destinazione del 50%, o del 75%, del Tfr maturando nello stipendio lasciandone l’altra metà a disposizione delle imprese; dirottamento di tutta liquidazione maturata a partire dal 2015 sullo stipendio.

L’operazione in prima battuta interesserebbe solo i lavoratori del settore privato. E alle imprese dovrebbe essere garantito quanto meno lo stesso meccanismo fiscale agevolato previsto attualmente nei casi di destinazione del Tfr ai fondi pensione. Resta da capire come l’intervento potrà essere esteso gli “statali” per i quali la liquidazione è di fatto figurativa.

Sempre sul terreno fiscale si presenta l’altro grande ostacolo da superare. Renzi ha esplicitamente fatto riferimento a un’erogazione mensile del Tfr in busta paga. In questo caso le liquidazione verrebbe sottoposta a un prelievo fiscale maggiore rispetto alla “tassazione sperata” che è attualmente prevista. Non è da escludere, quindi, che si possa ricorrere a uno smobilizzo in un’unica soluzione annuale, una sorta di quattordicesima.

martedì 9 settembre 2014

È possibile sospendere le utenze al solo condòmino che non versa le spese condominiali?

Gentile lettore,
chi non paga le rate mensili al condominio e fa mancare liquidità all’amministrazione, oltre a vedersi addebitati i costi delle more per il ritardo, rischia anche di subire il taglio dei servizi comuni (luce, gas, pulizie, ecc.).

Poiché i fornitori, gli artigiani ed i professionisti concludono i contratti con l’intero condominio (e non con i singoli proprietari), è proprio quest’ultimo, in linea di principio, che risponde di eventuali debiti. E così la legge, allo scopo di spingere tutti i condomini a un pagamento puntuale, consente all’amministratore di sospendere i servizi comuni ai condomini morosi.

Cosa può fare l’amministratore nel caso in cui un condomino non versi le spese condominiali?

1. può agire nei suoi riguardi in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza bisogno di una previa autorizzazione dell’assemblea,;

2. se il mancato pagamento si è protratto per almeno sei mesi, può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, quelli cioè la cui “interruzione” nei confronti di un condomino non comporta l’interruzione del servizio anche per gli altri condomini.

Quest’ultima possibilità è stata di recente confermata da una recente ordinanza del Tribunale di Roma del 27.6.2014, nonché da una ordinanza del Tribunale di Brescia del 21.5.2014. Il giudice ha precisato che, a causa della permanente morosità, può essere disattivata l’utenza del condomino, ma – si intuisce nel testo del provvedimento – sempre che non venga provata l’impossibilità o la grave difficoltà di pagamento. In quest’ultima ipotesi, allora, rientrerebbe la necessità di tutelare il diritto alla salute del condomino che non potrebbe, altrimenti, vivere senza le utenze.

Altri giudici propendono per una interpretazione più favorevole agli inadempienti, per i quali il diritto del condominio che, con la sospensione del servizio, si intende tutelare, è puramente economico e, dunque, sempre riparabile, mentre, al contrario, per i fruitori del servizio la sospensione dell’erogazione dell’acqua o del riscaldamento, considerati servizi essenziali, contrasterebbe con il diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione all’art. 32.

Ricordiamo comunque che, in base alla recente riforma, in caso di morosità del condominio nel pagamento dei propri fornitori, i creditori possono agire nei confronti dei proprietari in regola con i pagamenti dei canoni solo dopo aver prima aggredito (con pignoramento) i condòmini invece che sono morosi con le bollette: l’elenco di questi ultimi deve essere fornito ai creditori dall’amministratore.

Dunque, stando così le cose, anche i singoli condomini onesti, cioè quelli che saldano regolarmente i conti, possono essere presi di mira in caso di spese comuni non saldate: ma solo dopo che i creditori si sono rivolti, in prima battuta, nei confronti dei morosi. Però, se poi non ottengono nulla, possono rivalersi sull’intero condominio o, peggio ancora, contro uno qualsiasi dei proprietari.

In questi casi, scatta infatti il cosiddetto principio di “responsabilità solidale”, per il quale ciascuno dei proprietari può essere costretto a pagare quanto dovuto dall’intero palazzo.


Starà poi al proprietario preso di mira, una volta saldato forzatamente il debito, rivalersi contro alcuni o tutti i vicini di casa.

martedì 2 settembre 2014

Lavori in casa? Non serve più nessun permesso. Adesso è sufficiente una semplice comunicazione al Comune.

Il Governo ha approvato il decreto legge c.d. Sblocca Italia dove vengono previste interessanti novità per chi intende eseguire lavori e/o ristrutturazioni in casa. La norma più importante è a costo zero, con la semplice comunicazione al Comune, al posto dell’autorizzazione, per chi decide di ristrutturare casa. Infatti, per le “ristrutturazioni in casa propria non sarà più necessaria una autorizzazione edilizia ma con una semplice comunicazione al Comune. Grazie ad essa il cittadino potrà immediatamente fare tutti i lavori che vuole in casa propria. Un vero e proprio diritto che nessuno potrà toccargli.

Il ministro dell’Infrastrutture Maurizio Lupi ha così annunciato quella che definisce una libertà – pur nel rispetto delle norme e della legge – da adempimenti burocratici che fanno solo allontanare nel tempo quella che è una necessità per il cittadino.

Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre del 2014.

lunedì 25 agosto 2014

23 agosto 2014: violenza negli stadi, introdotto il DASPO di gruppo. Aggravate le pene per gli ultrà. La nuova misura dopo la morte di Ciro Esposito.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2014 il decreto legge n. 119/14 che reca disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del ministero dell’Interno.

Il provvedimento, in vigore da ieri, introduce il Daspo di gruppo; la durata minima del Daspo per i recidivi viene portata a cinque anni e quella massima a otto.

Il decreto legge, infine, inasprisce le pene anche per chi offre o promette denaro, o altra utilità o vantaggio, a uno o più partecipanti a una competizione sportiva.

La nuova misura è stata voluta a seguito della morte del tifoso Ciro Esposito, vicino all’Olimpico, nello scorso mese di giugno.

Il DASPO, le modifiche: si amplia l’elenco dei reati che rendono possibile l’applicazione della misura di restrizione. Più che la durata, però, sta nell’estensione della platea dei soggetti coinvolti: il DASPO potrà colpire non solo l’autore diretto delle violenze ma anche coloro che lo sostengono, lo incitano, lo proteggono, gli sono vicino, gli consentono in sostanza di realizzare l’incursione criminale.

giovedì 7 agosto 2014

Posso avere due piante di cannabis sul terrazzo?

Gentile lettore,
una recente giurisprudenza (Cass. sent. n. 33835 del 30.07.2014) ha scagionato un giovane cui era stata trovata una mini serra di marijuana sul terrazzo di casa. La Suprema Corte ha affermato che se il principio attivo risulta modesto, nonostante se ne possano ricavare quasi 200 dosi singole, non vi è alcun pericolo per la collettività. Dunque, “manca l’offensività della condotta”.

Non rileva se la polizia si presenta in casa e trova tutta l’attrezzatura per la coltivazione, dall’impianto di riscaldamento all’irrigazione: se le piante sono poche e il principio attivo è modesto, si può desumere la concreta insussistenza della pericolosità della condotta, con conseguente impossibilità di assoggettare quest’ultima a una sanzione penale.

In questi casi, la quantità di sostanza stupefacente utile per l’eventuale commercio ed il numero ridotto di piante non costituiscono un reale pericolo per la collettività.

martedì 29 luglio 2014

Vengo continuamente offeso pubblicamente su Facebook. Cosa posso fare?

Gentili lettori,
State molto attenti a quello che pubblicate su Facebook; nel caso in cui i vostri post siano offensivi, rischiate una condanna per diffamazione.

Una sentenza del Tribunale di Livorno (sent. n. 38912 del 31.12.2012) ha condannato una ex dipendente di un centro estetico presso il quale lavorava. La donna ha dovuto risarcire anche i danni morali al titolare del centro.

Sulla base del principio secondo cui gli utenti dei social network sono ben consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate via web, il richiamato Tribunale ha ritenuto che l’offesa online sia equiparabile ad un reato di diffamazione a mezzo stampa, cioè come se fosse stata pubblicata su di una testata giornalistica.

Quando scatta il reato? 1. Quando il destinatario delle frasi ingiuriose (colui che viene offeso) è chiaramente individuabile; 2. Il post e/o la comunicazione ha carattere pubblico; 3. La chiara e manifesta volontà di offendere la persona.
Oltre alla condanna per diffamazione, il giudice può ritenere che debba essere risarcito anche il danno morale arrecato.

Cosa prevede la Legge? I giudici sono oramai concordi nel ritenere che l’offesa alla reputazione altrui, utilizzando Facebook, rientri nei casi di diffamazione a mezzo stampa; questo a causa del suo carattere tendenzialmente pubblico.

Come tutelarsi? Il modo migliore sarebbe quello di farsi autenticare da un notaio la pagina stampata con il commento offensivo, oppure, si potrebbe stampare la pagina contenente l’offesa (anche se quest’ultima è maggiormente contestabile). In ultima istanza, ci sono sempre i testimoni: coloro che hanno letto la frase ingiuriosa pubblicata su Facebook potranno sempre testimoniare a vostro favore in un eventuale processo.

mercoledì 16 luglio 2014

Non hai i soldi per pagare l’affitto? Non preoccuparti, “qualcuno” lo pagherà al posto tuo

È stato da pochi giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 161 del 14 luglio 2014) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attua l’istituto della morosità incolpevole, istituto previsto da una legge del 2013. 

Nel dettaglio, in presenza di sei condizioni precise, stabilite dalla legge, il conduttore può chiedere l’intervento di un fondo statale gestito dai Comuni per poter adempiere ai propri impegni contrattuali con il proprietario di casa.

Quali sono questi casi? 1. licenziamento; 2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 3. cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) che comporti una notevole riduzione del reddito; 4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per causa di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente; 6. malattia graveinfortunio decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Pertanto, con il termine “morosità incolpevole la legge intende quella condizione di impossibilità sopravvenuta a pagare il canone di locazione, causata da una perdita o da una riduzione consistente della capacità reddituale del nucleo familiare.

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli  per il 2014 avrà una disponibilità di 20 milioni di euro da ripartire, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome.

Quanto alla priorità nell’assegnazione dei benefici, saranno preferiti: 1. gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato; 2. gli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 3. gli inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

Il contributo non potrà superare in ogni caso la somma di 8.000 euro.