lunedì 28 ottobre 2013

Il mio datore di lavoro mi fa lavorare 7 giorni su 7. Posso chiedere il risarcimento dei danni?

Nei confronti di coloro che lavorano 7 giorni su 7 si presume un vero e proprio danno da usura psico-fisica; è necessaria una prova più rigorosa per poter dimostrare invece il danno per lesione alla salute.

 

Il risarcimento del danno biologico – ossia il danno che comporta lesioni alla sfera psico-fisica della persona – può essere chiesto ed ottenuto, senza troppe difficoltà, da coloro che lavorano per ore consecutive, senza riposi settimanali (7 giorni su 7, per intenderci). La sussistenza di tale danno – e la sua fondatezza – si considera insita nel fatto stesso che tali lavoratori vengano sottoposti a ritmi lavorativi altamente stressanti. Il lavoratore, pertanto, non avrà bisogno di dimostrare se ha subito o meno tale menomazione psico-fisica. Tuttalpiù dovrà dimostrare la quantificazione di tale voce, facendo valere tutte le conseguenze pregiudizievoli che ha dovuto patire.

 

Nel caso in cui il dipendente “iper-sfruttato” voglia chiedere anche il risarcimento del danno alla salute, è tenuto a fornire una prova molto più rigorosa, fondata, ad esempio, su certificati medici che attestino l’esistenza di una vera e propria patologia.

 

Il lavoratore in entrambi i casi ha un termine di 10 anni per richiedere tale liquidazione del danno; il predetto termine si riduce a 5 anni nel caso in cui tale modalità lavorativa sia legittima in base a norme che prevedono benefici economici e titolo di compensazione a favore del lavoratore. Ad affermare tale principio è stata la Corte di Cassazione con sent. n. 24180/13 del 25.10.2013

  

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condannato un Comune al risarcimento di oltre 9 mila euro nei confronti di vigile urbano costretto a lavorare per sette giorni di fila, una settimana ogni cinque. È

 

Insomma: il lungo impiego del dipendente per sette giorni consecutivi risulta inevitabilmente in contrasto con il codice civile (ex art. 2109 c.civ.), oltre che con la Costituzione (art. 36, co. 3 Cost).

 

La Cassazione sottolinea: il danno da usura psico-fisica può essere presunto; al contrario, l’ulteriore danno biologico (cioè alla salute) per la mancata fruizione dei riposi settimana richiede la prova innanzitutto della sussistenza della lesione alla salute e poi del rapporto di causa/effetto tra la malattia e la condotta “sfruttatrice” del datore.

Claudio De Lucia