mercoledì 23 ottobre 2013

BULLISMO: lo sai che ... la scuola è responsabile se non ha adottato misure idonee di prevenzione? Vediamo i dettagli.

La scuola è responsabile nel caso in cui un minore subisca delle lesioni a seguito di atti di bullismo se non dia prova di aver adottato misure di  prevenzione al fenomeno.

La scuola rappresenta un importante luogo di sviluppo della personalità di bambini e adolescenti che si trovano a  confrontarsi non solo tra di loro, ma anche con la prima autorità (diversa dai genitori), rappresentata dagli insegnanti e, in generale, da tutti gli operatori scolastici.

Essa è, però, anche uno degli ambienti in cui è più facile che la convivenza tra minori sfoci in intemperanze o atti di bullismo

Di qui la necessità, da parte di ogni istituto scolastico, di attivarsi affinché le fisiologiche manifestazioni legate alla delicata età degli alunni, non trovino espressione in vere e proprie forme di violenza fisica o psicologica.

Tale necessità, tuttavia, non è legata a semplici ragioni di opportunità e di buona convivenza, ma si fonda  sul principio normativo secondo cui coloro che insegnano un mestiere o una arte sono responsabili del danno provocato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti quando questi sono sotto la loro vigilanza (cosiddetta “culpa in vigilando”) – art. 2048 c.c. 

È quanto ha ricordato il Tribunale di Milano in una recente pronuncia (sent. n. 8081/13.) La sentenza ha sancito l’obbligo, per il Ministero dell’Istruzione, di risarcire i danni subìti da un alunno, vittima di episodi di bullismo (violenze psicologiche e percosse) tenuti da altri allievi della stessa scuola. 

I giudici, in particolare, hanno ricordato come non basti, per gli operatori scolastici, il solo vigilare sul comportamento degli alunni, per evitare il verificarsi di episodi di violenza. Non è sufficiente (Cass. sent. n. 2657/03.) che la scuola dimostri di non essere stata in grado di porre un intervento correttivo o repressivo nell’immediatezza del fatto, ma occorre che essa dia prova di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e/o organizzative necessarie ad evitare situazioni pericolose. Si pensi, ad esempio, ad interventi mirati sulle classi, come percorsi di educazione alla legalità, mediazione scolastica o la creazione di gruppi di discussione che diano consapevolezza agli alunni del problema prima ancora del suo emergere. 

Inoltre, precisano i giudici, per presumere la colpa della scuola (art. 61 L. n. 312/80), il danneggiato è solo tenuto a dimostrare di aver subito il danno quando egli era sottoposto alla vigilanza degli operatori scolastici,  mentre l’amministrazione scolastica deve provare di aver sorvegliato gli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto. 

Nel caso in cui un allievo subisca dei danni a seguito di atti di bullismo avvenuti all’interno dell’istituto scolastico, la scuola dovrà dimostrare di aver adottato delle misure di prevenzione idonee ad evitare simili episodi di violenza (come ad esempio un percorso di mediazione scolastica) e non solo di aver solo vigilato sulla condotta dei propri allievi. In caso contrario, essa sarà tenuta anche al risarcimento di tutti i danni, provocati all’alunno.

fonte:leggepertutti

Claudio De Lucia