martedì 17 giugno 2014

Studentessa bocciata a scuola. Quando è possibile impugnare la bocciatura dinnanzi ad un Giudice?

Quando è possibile impugnare, davanti a un giudice, una bocciatura? La risposta alla domanda ci viene fornita dalla sentenza n. 3468/14 pubblicata dal Tar Lazio.

La mancata ammissione dello studente all’anno scolastico successivo, affermano i giudici, costituisce espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale del consiglio di classe, che può essere “contestato” davanti al giudice solo se affetto da macroscopici vizi logici.

Dunque, cosa si intende per “macroscopici vizi logici”? 1. Disparità di trattamento: ad esempio, due alunni che hanno riportato gli stessi voti sia negli scritti che negli orali e per i quali sono stati riservati due trattamenti diversi in merito alla promozione; 2. Errore manifesto: ad esempio, non si è tenuto conto della media superiore alla sufficienza riportata in tutte le materie, oppure, se il risultato di un compito, su cui si è poi fondato il giudizio finale, è da considerarsi corretto; 3. Contraddittorietà rilevabile a vista d’occhio.

Secondo il dettato della richiamata sentenza, dunque, è facile comprendere che l’indirizzo fornito dal TAR del Lazio non lascia spazio a molte possibilità di impugnazione. Il giudizio del collegio di scuola resta, in gran parte, incontestabile nelle valutazioni.

E se la famiglia è stata lasciata all’oscuro di tutto? Non costituisce un “vizio” della bocciatura – come tale impugnabile – il fatto che l’insegnante non abbia avvisato la famiglia del giovane delle difficoltà di rendimento di quest’ultimo.