Gentili
lettori,
State molto attenti a
quello che pubblicate su Facebook; nel caso in cui i vostri post siano
offensivi, rischiate una condanna per
diffamazione.
Una sentenza del
Tribunale di Livorno (sent. n. 38912 del 31.12.2012) ha condannato una ex dipendente
di un centro estetico presso il quale lavorava. La donna ha dovuto risarcire
anche i danni morali al titolare del
centro.
Sulla base del
principio secondo cui gli utenti dei social network sono ben consapevoli del
fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate
via web, il richiamato Tribunale ha ritenuto che l’offesa online sia
equiparabile ad un reato di diffamazione
a mezzo stampa, cioè come se fosse stata pubblicata su di una testata giornalistica.
Quando
scatta il reato? 1.
Quando il destinatario delle frasi ingiuriose (colui che viene offeso) è
chiaramente individuabile; 2. Il post
e/o la comunicazione ha carattere pubblico; 3. La chiara e manifesta volontà di offendere la persona.
Oltre alla condanna
per diffamazione, il giudice può ritenere che debba essere risarcito anche il danno morale arrecato.
Cosa
prevede la Legge? I giudici sono oramai concordi nel
ritenere che l’offesa alla reputazione altrui, utilizzando Facebook, rientri
nei casi di diffamazione a mezzo stampa; questo a causa del suo carattere
tendenzialmente pubblico.
Come
tutelarsi? Il modo migliore sarebbe quello di
farsi autenticare da un notaio la pagina stampata con il commento offensivo,
oppure, si potrebbe stampare la pagina contenente l’offesa (anche se quest’ultima
è maggiormente contestabile). In ultima istanza, ci sono sempre i testimoni: coloro che hanno letto la
frase ingiuriosa pubblicata su Facebook potranno sempre testimoniare a vostro
favore in un eventuale processo.