Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

martedì 29 luglio 2014

Vengo continuamente offeso pubblicamente su Facebook. Cosa posso fare?

Gentili lettori,
State molto attenti a quello che pubblicate su Facebook; nel caso in cui i vostri post siano offensivi, rischiate una condanna per diffamazione.

Una sentenza del Tribunale di Livorno (sent. n. 38912 del 31.12.2012) ha condannato una ex dipendente di un centro estetico presso il quale lavorava. La donna ha dovuto risarcire anche i danni morali al titolare del centro.

Sulla base del principio secondo cui gli utenti dei social network sono ben consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate via web, il richiamato Tribunale ha ritenuto che l’offesa online sia equiparabile ad un reato di diffamazione a mezzo stampa, cioè come se fosse stata pubblicata su di una testata giornalistica.

Quando scatta il reato? 1. Quando il destinatario delle frasi ingiuriose (colui che viene offeso) è chiaramente individuabile; 2. Il post e/o la comunicazione ha carattere pubblico; 3. La chiara e manifesta volontà di offendere la persona.
Oltre alla condanna per diffamazione, il giudice può ritenere che debba essere risarcito anche il danno morale arrecato.

Cosa prevede la Legge? I giudici sono oramai concordi nel ritenere che l’offesa alla reputazione altrui, utilizzando Facebook, rientri nei casi di diffamazione a mezzo stampa; questo a causa del suo carattere tendenzialmente pubblico.

Come tutelarsi? Il modo migliore sarebbe quello di farsi autenticare da un notaio la pagina stampata con il commento offensivo, oppure, si potrebbe stampare la pagina contenente l’offesa (anche se quest’ultima è maggiormente contestabile). In ultima istanza, ci sono sempre i testimoni: coloro che hanno letto la frase ingiuriosa pubblicata su Facebook potranno sempre testimoniare a vostro favore in un eventuale processo.

mercoledì 16 luglio 2014

Non hai i soldi per pagare l’affitto? Non preoccuparti, “qualcuno” lo pagherà al posto tuo

È stato da pochi giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 161 del 14 luglio 2014) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attua l’istituto della morosità incolpevole, istituto previsto da una legge del 2013. 

Nel dettaglio, in presenza di sei condizioni precise, stabilite dalla legge, il conduttore può chiedere l’intervento di un fondo statale gestito dai Comuni per poter adempiere ai propri impegni contrattuali con il proprietario di casa.

Quali sono questi casi? 1. licenziamento; 2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 3. cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) che comporti una notevole riduzione del reddito; 4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per causa di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente; 6. malattia graveinfortunio decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Pertanto, con il termine “morosità incolpevole la legge intende quella condizione di impossibilità sopravvenuta a pagare il canone di locazione, causata da una perdita o da una riduzione consistente della capacità reddituale del nucleo familiare.

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli  per il 2014 avrà una disponibilità di 20 milioni di euro da ripartire, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome.

Quanto alla priorità nell’assegnazione dei benefici, saranno preferiti: 1. gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato; 2. gli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 3. gli inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

Il contributo non potrà superare in ogni caso la somma di 8.000 euro.

martedì 8 luglio 2014

Ho affittato un garage in un condominio. Sono tenuto a pagare anche le spese di amministrazione condominiale?

Gentile lettore,
nel caso in cui ha acquistato il diritto d’uso su un’area condominiale per parcheggiare la sua auto, è tenuto a pagare, al relativo proprietario, solo il canone mensile, ma non anche le spese di amministrazione condominiale. Questo è quanto stabilito in una recentissima sentenza della Corte di Cassazione. (v. Cass. Civ. n. 15482/14)

Secondo la Corte, il canone d’uso per un parcheggio è del tutto identico, nel regime, a quello della locazione nella cui ipotesi è, di norma, il proprietario dell’immobile a doversi far carico delle spese dell’amministrazione, come quelle condominiali per la contabilità e per il fondo di riserva che costituisce un accantonamento per eventuali future spese condominiali. Altrettanto vale per il compenso all’amministratore.

In definitiva, il proprietario del garage utilizzato come parcheggio dai residenti nell’edificio non può porre a carico del condomino affittuario anche le relative spese di amministrazione condominiale.