mercoledì 7 agosto 2013

Scatta la condanna per violenza anche col perdono della fidanzata

Legittima la condanna per violenza privata del fidanzato che minaccia la propria ragazza con un coltello e le tira i capelli per costringerla a continuare una discussione, anche se poi la donna lo sposa e ritratta quanto aveva affermato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 33804/2013.

 Secondo i giudici infatti il ricorso si fonda “su una rappresentazione edulcorata e parziale della vicenda processuale che non è idonea a scardinare la chiara e puntuale ricostruzione dei giudici di merito. Questi hanno chiarito - in maniera senz’altro corrispondente al contenuto e alla ratio dell’art. 610 cod. pen. - che la versione ‘minimalista’ resa a dibattimento dalla M. - che nel frattempo si è sposata con l’imputato ed ha inteso ridimensionare il fatto - è comunque sufficiente a ritenere provata l’accusa, giacché l’aver afferrato per i capelli la donna per costringerla a rimanere con lui nell’autovettura costituisce esercizio dl violenza fisica che, limitando significativamente la libertà fisica e morale della persona, è idonea ad integrare il reato previsto dall’art. 610 cod. penale”.

“Non corrisponde al vero, quindi, che i giudici abbiano fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni contenute nell’atto di querela, avendo fatto esplicito ed esclusivo riferimento alle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, nonché a quelle della sorella, che ha confermato il quadro in cui la vicenda de quo si inseriva, caratterizzato da frequenti litigi tra i due”.

 

Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 5 agosto 2013 n. 33804

 

Fonte: Diritto24

 

Claudio De Lucia