venerdì 23 agosto 2013

"Pacchetto Lavoro" - In vigore da oggi la legge di conversione. La sintesi delle principali novità

Entra in vigore oggi la legge n. 99/13 di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, ovvero il c.d. pacchetto lavoro.

Tra le novità più significative:

1. la riduzione della pausa obbligatoria tra un contratto a termine e l'altro;

2. la possibilità di prorogare il contratto senza causale a tempo determinato;

3. il limite di 400 giornate di effettivo lavoro in tre anni per l'impiego a chiamata;

4. l'obbligo di convalida delle dimissioni per collaboratori e associati in partecipazione.


I PRINCIPALI INTERVENTI


TEMPO DETERMINATO

Periodi di sospensione di 10 giorni fra i contratti fino a 6 mesi e di 20 per quelli di durata superiore ai 6 mesi

INTERMITTENTE

Limite di 400 giornate annue di lavoro in 3 anni solari. Al superamento del limite il contratto intermittente diventa a tempo pieno e indeterminato. E' escluso il comparto turistico

CO.CO.PRO.

Contratti non stipulabili per compiti meramente esecutivi e ripetitivi. E' richiesta per iscritto la definizione degli elementi contrattuali obbligatori

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Regolarizzabile entro il 30 settembre l'utilizzo abusivo di questa tipologia contrattuale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato

APPRENDISTATO

Possibilità di trasformare l'apprendistato, a seguito del conseguimento del diploma o di titolo idoneo, in apprendistato professionalizzante

DISOCCUPAZIONE

Conserva lo status di disoccupato anche chi ricava un reddito complessivo che non supera la soglia esclusa dalla imposizione fiscale, pari a 8000euro annui per il parasubordinato e 4800 per il lavoratore autonomo

DISTACCO

E' ora presunto a priori l'interesse al distacco del lavoratore tra imprese che abbiano stipulato il contratto di rete. Nelle disposizioni previgenti lì'interesse non poteva essere meramente economico, decade dunque questo limite 

START UP

I soci non devono più essere necessariamente persone fisiche a detenere per 24 mesi la maggioranza del capitale sociale

Fonte: Diritto24

Claudio De Lucia