giovedì 18 luglio 2013

Sanzione disciplinare per il magistrato che ritardi oltre l’anno

Non si salva dalla sanzione della “censura” il magistrato che accumuli ritardi superiori all’anno anche se ha qualche argomento a suo favore. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 17556/2013, respingendo il ricorso della toga pur  riconoscendo che “gli elementi favorevoli addotti dalla parte sono stati tenuti presenti dalla Sezione Disciplinare”, la quale tuttavia ha “ritenuto che le circostanze dedotte non potessero avere una efficacia scriminante dei ritardi ma soltanto, quoad poenam, giustificare l’irrogazione della sanzione minima della censura”.

 La Cassazione ricorda infatti che al magistrato erano stati contestati ritardi superiori, in undici casi, ai 700 giorni; in quaranta, ai 600 giorni; in quarantuno, ai 500 giorni; in trentacinque ai 400 giorni; in ventuno, ai 300 giorni; in novantatre ai 200 giorni.

Dunque, argomenta la Suprema corte: “In relazione a tali ritardi la Sezione Disciplinare, senza alcun automatismo, ha applicato quella giurisprudenza delle Sezioni Unite (ad esempio sentenza n. 18697 del 2011) che ritiene naturalmente ingiustificabili i ritardi superiori all’anno, in quanto superiori alla soglia della ragionevolezza, salva la allegazione e dimostrazione di circostanze assolutamente eccezionali, nella specie non verificatasi”.

 

Fonte: Diritto24

Claudio De Lucia