Il blog di Claudio De Lucia

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lunedì 25 agosto 2014

23 agosto 2014: violenza negli stadi, introdotto il DASPO di gruppo. Aggravate le pene per gli ultrà. La nuova misura dopo la morte di Ciro Esposito.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2014 il decreto legge n. 119/14 che reca disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del ministero dell’Interno.

Il provvedimento, in vigore da ieri, introduce il Daspo di gruppo; la durata minima del Daspo per i recidivi viene portata a cinque anni e quella massima a otto.

Il decreto legge, infine, inasprisce le pene anche per chi offre o promette denaro, o altra utilità o vantaggio, a uno o più partecipanti a una competizione sportiva.

La nuova misura è stata voluta a seguito della morte del tifoso Ciro Esposito, vicino all’Olimpico, nello scorso mese di giugno.

Il DASPO, le modifiche: si amplia l’elenco dei reati che rendono possibile l’applicazione della misura di restrizione. Più che la durata, però, sta nell’estensione della platea dei soggetti coinvolti: il DASPO potrà colpire non solo l’autore diretto delle violenze ma anche coloro che lo sostengono, lo incitano, lo proteggono, gli sono vicino, gli consentono in sostanza di realizzare l’incursione criminale.

giovedì 7 agosto 2014

Posso avere due piante di cannabis sul terrazzo?

Gentile lettore,
una recente giurisprudenza (Cass. sent. n. 33835 del 30.07.2014) ha scagionato un giovane cui era stata trovata una mini serra di marijuana sul terrazzo di casa. La Suprema Corte ha affermato che se il principio attivo risulta modesto, nonostante se ne possano ricavare quasi 200 dosi singole, non vi è alcun pericolo per la collettività. Dunque, “manca l’offensività della condotta”.

Non rileva se la polizia si presenta in casa e trova tutta l’attrezzatura per la coltivazione, dall’impianto di riscaldamento all’irrigazione: se le piante sono poche e il principio attivo è modesto, si può desumere la concreta insussistenza della pericolosità della condotta, con conseguente impossibilità di assoggettare quest’ultima a una sanzione penale.

In questi casi, la quantità di sostanza stupefacente utile per l’eventuale commercio ed il numero ridotto di piante non costituiscono un reale pericolo per la collettività.