martedì 21 ottobre 2014

Contratto di locazione: è valida la clausola che ammette il rilascio anticipato prima della scadenza?

Gentile lettore, l’art. 13, co. 3, della Legge 431/98 stabilisce al riguardo che è nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

La predetta legge disciplina due tipologie di contratti della durata, rispettivamente, di quattro anni rinnovabili per altri quattro (4+4), salvo le ipotesi di recesso del locatore previste dalla legge stessa; e di tre anni prorogabili di altri due (3+2).

Per quanto attiene alle locazione ad uso diverso da quello abitativo, è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto (art. 79 L. 392/78).

Dalle citate disposizioni legislative emerge, pertanto, che una clausola che consenta il recesso anticipato del locatore sia nulla in quanto contrastante con norma imperativa: conseguentemente, in caso di richiesta di rilascio anticipato, il conduttore potrà eccepire tale nullità e proseguire nella locazione fino alla scadenza contrattuale.