mercoledì 16 luglio 2014

Non hai i soldi per pagare l’affitto? Non preoccuparti, “qualcuno” lo pagherà al posto tuo

È stato da pochi giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 161 del 14 luglio 2014) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attua l’istituto della morosità incolpevole, istituto previsto da una legge del 2013. 

Nel dettaglio, in presenza di sei condizioni precise, stabilite dalla legge, il conduttore può chiedere l’intervento di un fondo statale gestito dai Comuni per poter adempiere ai propri impegni contrattuali con il proprietario di casa.

Quali sono questi casi? 1. licenziamento; 2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 3. cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) che comporti una notevole riduzione del reddito; 4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per causa di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente; 6. malattia graveinfortunio decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Pertanto, con il termine “morosità incolpevole la legge intende quella condizione di impossibilità sopravvenuta a pagare il canone di locazione, causata da una perdita o da una riduzione consistente della capacità reddituale del nucleo familiare.

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli  per il 2014 avrà una disponibilità di 20 milioni di euro da ripartire, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome.

Quanto alla priorità nell’assegnazione dei benefici, saranno preferiti: 1. gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato; 2. gli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 3. gli inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

Il contributo non potrà superare in ogni caso la somma di 8.000 euro.