Dal prossimo lunedì 9 febbraio 2015 diventerà
obbligatoria la negoziazione assistita, una particolare procedura
che sarà necessario svolgere, per alcune tipologie di cause, prima di potersi
rivolgere al giudice. Lo scopo del Governo è quello di frenare il facile
accesso al tribunale senza prima aver valutato tutte le possibilità di una soluzione
stragiudiziale della controversia.
La negoziazione
assistita si affiancherà, così, alla mediazione obbligatoria per tentare di
risolvere l’annoso problema dell’arretrato dei giudici. I due procedimenti,
però, cammineranno su binari paralleli: laddove interverrà l’uno non si dovrà
far ricorso all’altro. Insomma, non ci sarà il rischio di
sovrapposizioni.
QUANDO SI APPLICA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Riassumiamo, qui di seguito,
i casi in cui si applica la negoziazione assistita:
1- sinistri
stradali: ossia per chi intende avviare una controversia in
materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti;
2- recupero
crediti contrattuali e/o extracontrattuali fino a 50 mila
euro
3- contratti
di trasporto o sub-trasporto
QUANDO
NON SI APPLICA LA NEGOZIAZIONE
1. Intanto la negoziazione non si applica in tutte le
controversie per le quali già si applica la mediazione obbligatoria. Tanto per
fare un esempio: se si tratta di recuperare un credito di 10 mila euro per un
affitto di azienda, non si rientra nel secondo caso della negoziazione
assistita in quanto la materia dell’affitto
di azienda rientra tra quelle per le quali si applica la
mediazione. Medesimo discorso vale, per esempio, per i contratti assicurativi,
bancari, finanziari, ecc.
2. Inoltre non si applica la negoziazione nel
caso di contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
3. Nel caso di azioni di recupero del credito per
importi fino a 50mila euro, non è necessario procedere con la negoziazione
assistita se il creditore intende agire con decreto
ingiuntivo.
4. La negoziazione non si applica poi alla consulenza tecnica preventiva ai fini
conciliativi.
5. Non si applica neanche in tutti i procedimenti
incidentali all’esecuzione forzata (v. opposizione
all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo).
6. Non si applica nei
procedimenti in camera di consiglio.
7. Non si applica a chi intende costituirsi parte civile nel processo penale.
8. In ultimo non si applica
per le controversie fino a 1.100 euro, ossia in tutti quei casi in cui la parte
può stare in giudizio personalmente.
SE SI OMETTE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il mancato esperimento della negoziazione è sanabile. Infatti, l’improcedibilità dell’azione
per omissione della negoziazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza. Se ciò non avviene, il difetto viene sanato e la questione non
può più essere sollevata neanche nei successivi gradi.
Il giudice, quando rileva che la
negoziazione assistita è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva
udienza al massimo dopo tre mesi. Procede allo stesso modo quando verifica che
la negoziazione non è stata esperita e, contestualmente, assegna alle parti il
termine di 15 giorni per trasmettere l’invito.
LA PROCEDURA
La parte che vuole iniziare una causa deve, tramite il
proprio avvocato, invitare l’altra a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. La
risposta, da parte di quest’ultima, deve intervenire entro 30 giorni. Se la
parte non risponde o non aderisce entro tale termine, si può adire il giudice
senza altre formalità. Qualora si intraprenda la causa senza aver prima
provveduto alla negoziazione assistita, la domanda giudiziale è improcedibile
(ma il difetto va sollevato, su eccezione di parte o d’ufficio, entro e non
oltre la prima udienza). Se la parte invece accetta la proposta di negoziazione
assistita, le parti, tramite i loro avvocati, redigono un accordo scritto
(ossia la convenzione di negoziazione assistita vera e
propria) con cui si impegnano a collaborare per addivenire a una soluzione
bonaria della controversia. Gli avvocati certificano l’autografia delle
sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità
professionale. La convenzione di negoziazione deve precisare il termine entro cui va svolta la procedura.
Tale termine non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi,
prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti. Nella convenzione va
precisato l’oggetto della controversia, che non deve
riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
La procedura si può chiudere
alternativamente:
a) senza che sia stato
trovato un accordo: ciascuna parte potrà allora decidere se agire o meno in
tribunale, senza altri obblighi;
b) con un accordo che compone la lite: esso viene
formalizzato per iscritto e ha valore esecutivo,
purché sottoscritto dagli avvocati che certificano l’autografia delle firme
delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico.
L’atto di precetto fondato sull’accordo deve contenere
l’integrale trascrizione del medesimo accordo.