Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

martedì 3 febbraio 2015

Dal prossimo lunedì al via la negoziazione assistita. Ambiti applicativi e procedura.

Dal prossimo lunedì 9 febbraio 2015 diventerà obbligatoria la negoziazione assistita, una particolare procedura che sarà necessario svolgere, per alcune tipologie di cause, prima di potersi rivolgere al giudice. Lo scopo del Governo è quello di frenare il facile accesso al tribunale senza prima aver valutato tutte le possibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia.
 La negoziazione assistita si affiancherà, così, alla mediazione obbligatoria per tentare di risolvere l’annoso problema dell’arretrato dei giudici. I due procedimenti, però, cammineranno su binari paralleli: laddove interverrà l’uno non si dovrà far ricorso all’altro. Insomma, non ci sarà il rischio di sovrapposizioni.

QUANDO SI APPLICA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
 Riassumiamo, qui di seguito, i casi in cui si applica la negoziazione assistita:
 1- sinistri stradali: ossia per chi intende avviare una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
 2- recupero crediti contrattuali e/o extracontrattuali fino a 50 mila euro 
 3- contratti di trasporto o sub-trasporto

 QUANDO NON SI APPLICA LA NEGOZIAZIONE
1. Intanto la negoziazione non si applica in tutte le controversie per le quali già si applica la mediazione obbligatoria. Tanto per fare un esempio: se si tratta di recuperare un credito di 10 mila euro per un affitto di azienda, non si rientra nel secondo caso della negoziazione assistita in quanto la materia dell’affitto di azienda rientra tra quelle per le quali si applica la mediazione. Medesimo discorso vale, per esempio, per i contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc.
 2. Inoltre non si applica la negoziazione nel caso di contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
 3. Nel caso di azioni di recupero del credito per importi fino a 50mila euro, non è necessario procedere con la negoziazione assistita se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo.
 4. La negoziazione non si applica poi alla consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi.
 5. Non si applica neanche in tutti i procedimenti incidentali all’esecuzione forzata (v. opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo).
 6. Non si applica nei procedimenti in camera di consiglio.
 7. Non si applica a chi intende costituirsi parte civile nel processo penale.
 8. In ultimo non si applica per le controversie fino a 1.100 euro, ossia in tutti quei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
SE SI OMETTE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
 Il mancato esperimento della negoziazione è sanabile. Infatti, l’improcedibilità dell’azione per omissione della negoziazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se ciò non avviene, il difetto viene sanato e la questione non può più essere sollevata neanche nei successivi gradi.
Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza al massimo dopo tre mesi. Procede allo stesso modo quando verifica che la negoziazione non è stata esperita e, contestualmente, assegna alle parti il termine di 15 giorni per trasmettere l’invito.
 LA PROCEDURA
 La parte che vuole iniziare una causa deve, tramite il proprio avvocato, invitare l’altra a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. La risposta, da parte di quest’ultima, deve intervenire entro 30 giorni. Se la parte non risponde o non aderisce entro tale termine, si può adire il giudice senza altre formalità. Qualora si intraprenda la causa senza aver prima provveduto alla negoziazione assistita, la domanda giudiziale è improcedibile (ma il difetto va sollevato, su eccezione di parte o d’ufficio, entro e non oltre la prima udienza). Se la parte invece accetta la proposta di negoziazione assistita, le parti, tramite i loro avvocati, redigono un accordo scritto (ossia la convenzione di negoziazione assistita vera e propria) con cui si impegnano a collaborare per addivenire a una soluzione bonaria della controversia. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. La convenzione di negoziazione deve precisare il termine entro cui va svolta la procedura. Tale termine non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti. Nella convenzione va precisato l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

 La procedura si può chiudere alternativamente:
 a) senza che sia stato trovato un accordo: ciascuna parte potrà allora decidere se agire o meno in tribunale, senza altri obblighi;
 b) con un accordo che compone la lite: esso viene formalizzato per iscritto e ha valore esecutivo, purché sottoscritto dagli avvocati che certificano l’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
 L’atto di precetto fondato sull’accordo deve contenere l’integrale trascrizione del medesimo accordo.