Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

lunedì 10 novembre 2014

Dopo l’annullamento del matrimonio il mantenimento all’ex moglie non è più dovuto?

Gentile lettore, occorre preliminarmente ricordare che se si è ottenuto il cosiddetto “annullamento” del matrimonio dalla Sacra Rota, è necessario che la sentenza ecclesiastica di nullità sia riconosciuta anche dallo Stato civile: a tale scopo occorre promuovere il procedimento di delibazione presso la competente Corte d’Appello.

Da ciò discendono effetti patrimoniali importanti, quali il venir meno degli obblighi di mantenimento verso l’altro coniuge e il diritto a percepire la pensione di reversibilità di quest’ultimo; e questo in quanto la dichiarazione di nullità crea una situazione giuridica per la quale è come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato, cosicché vengono meno anche i doveri da esso derivanti in caso di separazione e/o divorzio (come appunto quello al mantenimento).

A tale regola fanno eccezione però alcune ipotesi; un esempio è rappresentato dal caso in cui vi sia stata la buona fede di entrambi i coniugi nel momento in cui si sono sposati. In tale ipotesi, infatti, il Tribunale potrà stabilire che uno di essi versi all’altro un assegno periodico, se questi non dispone di mezzi sufficienti al proprio mantenimento. Un’altra ipotesi è rappresentata dalla circostanza in cui il responsabile di una delle cause di nullità ha agito in mala fede; in tale caso egli dovrà versare un’indennità all’altro, anche qualora non sia stato provato che quest’ultimo ha sofferto un danno. Tale indennità non dovrà essere inferiore ad una somma che possa permettere il mantenimento del beneficiario per 3 anni.

Qualora, però, l’ex si trovi in stato di bisogno e non abbia altro congiunto in grado di provvedere alle sue necessità primarie, il coniuge in mala fede dovrà versargli gli alimenti per un tempo illimitato.

E se dal matrimonio sono nati dei figli?
In tal caso, la situazione cambia radicalmente: in caso di annullamento del matrimoni, ai figli va garantita piena tutela, al pari dei figli nati fuori dal matrimonio. Essi, anche in caso di matrimonio poi dichiarato nullo, sono totalmente parificati alla prole nata in costanza di matrimonio, con la conseguenza che rimane in piedi l’obbligo per ciascun genitore di contribuire al loro mantenimento. Il giudice potrà, pertanto, stabilire la misura dell’assegno che un genitore deve versare a quello che convive con la prole.